Hai presentato una SCIA? Attenzione a non iniziare i lavori troppo presto o rischi grosso

La SCIA, ovvero Segnalazione Certificata di Inizio Attività, rappresenta uno degli strumenti fondamentali nell’ambito dell’edilizia italiana per avviare rapidamente specifiche tipologie di lavori senza l’attesa per autorizzazioni preventive. Tuttavia, questa apparente semplicità può facilmente trarre in inganno: iniziare i lavori troppo presto oppure non rispettare tutti gli adempimenti necessari può comportare conseguenze gravi, sia amministrative che penali per il proprietario o l’impresa interessata. Comprendere le regole, i tempi e i rischi associati è, quindi, fondamentale per muoversi in sicurezza nel quadro normativo attuale.

Cos’è la SCIA e quando è necessaria

La SCIA è stata introdotta nel 2010 con la legge n. 122 del 30 luglio e ha sostituito per molte tipologie di interventi la precedente Denuncia di Inizio Attività (DIA), con l’obiettivo di semplificare le procedure burocratiche nell’edilizia. Si tratta di una certificazione che mette il Comune a conoscenza, tramite una segnalazione scritta e corredata da tutta la documentazione necessaria, dell’intenzione di eseguire determinati lavori. Questa comunicazione è redatta e firmata da un tecnico abilitato e rappresenta un titolo abilitativo che consente già l’avvio dell’attività edilizia per le opere che non rientrano nell’edilizia libera né richiedono un permesso di costruire esplicito o la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA).

In particolare, devono presentare la SCIA tutti coloro (privati e imprese) che intendono attuare interventi di manutenzione straordinaria, frazionamenti e accorpamenti di unità immobiliari, modifiche interne che comportano cambiamenti strutturali, oppure mutamenti d’uso dell’immobile in assenza di opere che richiedano permesso di costruire.

La SCIA è disciplinata dai principali riferimenti normativi quali il D.P.R. n. 380/01 (Testo Unico Edilizia), l’art. 19 della legge n. 241/1990, e il Decreto SCIA 2 (Dlgs 222/2016).

Quando si possono iniziare i lavori dopo la SCIA

Una delle caratteristiche che distingue la SCIA dagli altri titoli abilitativi è la possibilità di avviare i lavori subito dopo la presentazione della documentazione in Comune, senza attendere una risposta formale da parte dell’amministrazione, a meno che la normativa regionale disponga diversamente o si tratti di una SCIA “alternativa al permesso di costruire”, per la quale serve attendere 30 giorni.

Per procedere regolarmente, è inoltre obbligatorio, contestualmente al deposito della SCIA:

  • Comunicare il nome dell’impresa incaricata;
  • Eventuale direttore dei lavori (se figura diversa dal progettista);
  • Posizionare il cartello di cantiere;
  • Assicurarsi che non siano necessari altri atti di assenso (ad esempio, nulla osta paesaggistico, vincolo idrogeologico, autorizzazione culturale, ecc.). In presenza di tali vincoli, occorre attendere l’ottenimento degli stessi prima di dare avvio ai lavori.

L’inizio dei lavori senza aver acquisito tutti gli assensi necessari comporta l’immediata perdita di efficacia della SCIA e il fermo dei lavori stessi.

Le conseguenze di iniziare i lavori troppo presto o senza SCIA valida

Avviare i lavori prima di aver presentato la SCIA, o ancora peggio, in mancanza di alcuni assensi obbligatori, espone a sanzioni amministrative, sospensione dell’attività edilizia, fino alla demolizione dell’opera abusiva e al ripristino dello stato dei luoghi. Nei casi più gravi, si incorre anche in responsabilità penali, specialmente se sono coinvolti vincoli di natura paesaggistica, ambientale o culturale.

Se il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione, riscontra irregolarità o inadeguatezze nella documentazione, dispone la sospensione dei lavori e può ordinare la rimozione degli effetti della SCIA. Decorsi 30 giorni senza obiezioni, si attua il meccanismo del silenzio-assenso: la SCIA si considera pienamente efficace, ma ciò non esonera dal dover rispettare i vincoli preesistenti e la piena regolarità dell’intervento.

Le possibili conseguenze in caso di avvio prematuro o di irregolarità nella SCIA includono:

  • Blocco immediato dei lavori;
  • Avvio di procedimenti amministrativi e sanzionatori da parte del Comune;
  • Obbligo di demolizione delle opere realizzate illecitamente;
  • Sanzioni pecuniarie, che possono variare in base alla gravità della violazione e alla normativa regionale;
  • Nei casi di abusi particolarmente gravi o se si ricade in aree vincolate, si rischia anche l’iscrizione di reato penale nel registro degli indagati;
  • Possibile perdita di tempo e denaro, dovuta alla sospensione del cantiere e alla necessità di ripresentare correttamente la segnalazione o di avviare procedure di sanatoria, ove possibile.

La validità della SCIA, salvo norme diverse regionali, è di tre anni dalla data di presentazione. In mancanza dell’inizio dei lavori entro un anno o del completamento entro i tre anni, la parte non realizzata richiederà una nuova presentazione di titolo abilitativo (nuova SCIA o CILA, a seconda dei casi).

Obblighi e adempimenti per evitare rischi

Affinché la presentazione della SCIA sia efficace e sicura, occorre prestare molta attenzione ad alcuni passaggi chiave:

1. Redazione e deposito accurati

La SCIA deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra), che certifichi la conformità dei lavori previsti rispetto alle normative urbanistiche, antisismiche, igienico-sanitarie e di sicurezza. Ogni documento va allegato in modo completo (relazioni tecniche, planimetrie, dichiarazioni di conformità, ecc.).

2. Verifica dei vincoli sull’immobile

Prima di procedere, è fondamentale verificare se l’immobile è soggetto a vincoli di natura paesaggistica, ambientale o storico-artistica tramite consultazione degli strumenti urbanistici comunali e delle relative cartografie. Senza i necessari permessi, i lavori non possono avere inizio, e un eventuale avvio espone a sanzioni particolarmente severe.

3. Rispetto dei tempi e delle modalità

È consentito iniziare i lavori solo dopo il corretto deposito della SCIA e, se previsto, dopo il rilascio di ulteriori atti di assenso per gli immobili vincolati. In caso di SCIA alternativa al permesso di costruire, occorre attendere 30 giorni dalla presentazione, a meno di comunicazioni diverse da parte del Comune.

L’inadempienza di questi obblighi rappresenta il principale rischio nell’ambito della SCIA ed è causa delle sanzioni più frequenti.

4. Comunicazioni obbligatorie

Devono essere comunicati tempestivamente all’Ufficio Tecnico comunale eventuali cambiamenti relativi all’impresa esecutrice o al direttore dei lavori. Il cartello di cantiere deve essere collocato in modo visibile e contenere le indicazioni di legge.

Infine, anche dopo l’avvio dei lavori, il Comune può effettuare controlli e ispezioni per accertare la conformità degli interventi a quanto dichiarato nella SCIA.

Considerazioni finali e approfondimenti normativi

La gestione corretta della SCIA edilizia rappresenta uno dei momenti cruciali per chiunque intenda realizzare opere che non rientrano nell’edilizia libera ma che non necessitano del vero e proprio permesso di costruire. Il rispetto delle tempistiche, degli obblighi formali e della documentazione necessaria è essenziale per operare a norma di legge e scongiurare sia inefficienze, sia pesanti sanzioni. La normativa lascia poca tolleranza per la leggerezza: il consiglio per chiunque si appresti a presentare una SCIA è di confrontarsi sempre con un tecnico esperto e di avere una chiara conoscenza delle regole urbanistiche, dei vincoli locali e dei rischi connessi a scelte affrettate o scorrette. Solo così sarà possibile costruire o ristrutturare in sicurezza, senza sorprese indesiderate o rischi di “brutte sorprese”.

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