La disciplina italiana sulle scommesse prevede specifici divieti che coinvolgono precise categorie di persone. La normativa, oltre a tutelare l’integrità delle competizioni sportive, mira a prevenire comportamenti illeciti e a salvaguardare la correttezza nello svolgimento degli eventi. Non tutte le categorie di cittadini sono soggette alle stesse limitazioni: particolarmente stringenti sono quelle che riguardano il settore sportivo organizzato, con implicazioni sia di natura penale che disciplinare. In questo quadro, conoscere le categorie escluse dalle scommesse è fondamentale per comprendere la portata e gli obiettivi della legge in questione.
Divieto per i soggetti dell’ordinamento sportivo
La fonte principale in materia di divieto di scommesse legate a competizioni sportive organizzate dalla FIGC, FIFA e UEFA è l’articolo 24 del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). Questa disposizione riguarda:
- Dirigenti delle società sportive
- Soci delle società
- Tesserati, ovvero tutti coloro che fanno parte a titolo agonistico, tecnico, organizzativo o amministrativo nelle società
- Soggetti dell’ordinamento federale
Queste figure comprendono sia i calciatori professionisti che dilettanti, oltre a tecnici e altri componenti coinvolti dal punto di vista federale. Per costoro è vietato:
- Effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, su competizioni ufficiali organizzate sotto l’egida FIGC, FIFA e UEFA, anche presso i soggetti legali e autorizzati a raccogliere scommesse.
- Nel settore dilettantistico e giovanile, il divieto riguarda le scommesse presso soggetti non autorizzati relative a incontri ufficiali delle stesse organizzazioni. Inoltre, è vietato scommettere, anche presso soggetti autorizzati, sulle gare delle competizioni in cui giocano o militano le proprie squadre.
La ratio di questa restrizione è molto chiara: impedire che il risultato dei match sia alterato o viziato da interessi esterni, preservando la trasparenza e la correttezza dello sport competitivo. Chi viola queste norme è soggetto a sanzioni sia personali che societarie, con la possibilità di innescare procedimenti disciplinari e amministrativi.
Sanzioni e obbligo di denunciare
La normativa non si limita a vietare le scommesse ai tesserati ma anche a chiunque, venuto a conoscenza di eventuali illeciti, ometta di informare la Procura Federale. Questo comporta:
- Sanzioni dirette per chi effettua o accetta scommesse proibite
- Sanzioni per le società responsabili di irregolarità riscontrate
- Obbligo di segnalazione immediata di fatti illeciti riguardanti scommesse
L’obbligo di informare tempestivamente le autorità federali rappresenta un ulteriore strumento di prevenzione e controllo, finalizzato a evitare la diffusione di pratiche fraudolente all’interno del mondo sportivo.
Divieto per soggetti sottoposti a condanne penali
Al di là delle categorie regolamentate dalla federazione sportiva, vi sono restrizioni imposte dalla legge penale italiana che riguardano chi ha subito specifiche condanne:
- Chi è stato condannato per lesione della moralità pubblica o buon costume
- Chi è stato coinvolto in violazioni della normativa sulle scommesse clandestine o sui giochi d’azzardo
La Legge 401/89 prevede la reclusione da un minimo di 6 mesi fino a 3 anni per chi esercita abusivamente l’attività di gioco o scommesse, e la medesima pena si applica a chi invita altri a scommettere via internet, telefono o altri mezzi senza la necessaria autorizzazione. I soggetti coinvolti sono inoltre esclusi dalla partecipazione ad eventi o manifestazioni sportive in cui si svolgano scommesse o giochi d’azzardo. In caso di infrazione, scatta anche il rischio di sospensione o radiazione dagli ambienti sportivi.
Giochi d’azzardo e tutela della salute
L’offerta di giochi regolamentata dallo Stato risponde all’esigenza di:
- Assicurare entrate all’erario
- Prevenire le infiltrazioni criminali
- Tutelare la salute degli individui
Una tipica definizione di gioco d’azzardo è data dall’articolo 721 del Codice penale, dove si precisa che si tratta di giochi nei quali il fine di lucro e l’esito aleatorio sono predominanti: la vincita o la perdita dipendono quasi esclusivamente dal caso. Tali attività sono vietate laddove mettono in pericolo la sicurezza e la dignità umana. Sia l’organizzatore sia il giocatore possono essere puniti penalmente, a seconda della condotta e del luogo in cui si svolgono i giochi. Secondo l’articolo 718 c.p., chi tiene un gioco d’azzardo o lo agevola in luoghi pubblici è soggetto a sanzioni penali. In questo ambito, lo Stato rivendica la riserva regolatoria (art. 43 Cost.) sia per fini fiscali che di tutela sociale.
Prevenzione e monitoraggio
L’evoluzione nel settore delle scommesse e dei giochi ha comportato un incremento degli strumenti di prevenzione e monitoraggio. L’offerta regolare si basa solo su punti di gioco e siti autorizzati da AAMS (Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato), con particolare attenzione ai rischi legati al gioco patologico e alle infiltrazioni criminali. Il monitoraggio serve anche a prevenire comportamenti a rischio tra soggetti vulnerabili, come giovani e minorenni, benché la legge vieti loro l’accesso alle scommesse in qualsiasi forma.
Da un punto di vista normativo e sociale, le categorie a cui è vietato scommettere si possono così riassumere: calciatori, tesserati e componenti delle società sportive organizzate FIGC, FIFA, UEFA, soggetti sottoposti a condanne penali relative ai giochi d’azzardo, e chiunque sia coinvolto nell’esercizio abusivo del gioco e delle scommesse. Inoltre, il divieto riguarda chi si trova in condizione di conflitto di interessi rispetto alle proprie attività professionali e istituzionali.
Nel diritto sportivo come in quello penale, la finalità primaria è sempre la tutela dell’integrità e della legalità, con particolare attenzione al gioco responsabile e alla prevenzione di fenomeni patologici e infiltrazioni illecite. La normativa italiana, in questo senso, rappresenta un modello avanzato di controllo e garanzia per la collettività.